Legge n.170 dell'8 ottobre 2010
- Dott. Alessio Sirabella
- 26 nov 2018
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 30 nov 2018
La legge n.170 dell’8 ottobre 2010 sancisce le norme in materia di disturbi specifici
dell’apprendimento in ambito scolastico. Essa nasce a tutela degli studenti con DSA al fine di garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo scolastico, assicurando eguali opportunità di sviluppo delle capcità in ambito sociale e professionale - anche attraverso misure didattiche di supporto, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti - .

La legge 170 ha come obiettivo anche quello di favorire la riduzione dei disagi emotivi e relazionali degli studenti DSA, sia attraverso l’adozione di forme di verifica e di valutazione adeguate alle loro necessità formative, sia preparando gli insegnanti esensibilizzando i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.
La legge 170 così come la Consensus Conference del 2010 indicano come fondamentali la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi, nonché la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari in quanto la collaborazione è fondamentale per garantire il successo della presa in carico dell’alunno con DSA.
Rispetto agli esami conclusivi, la legge stabilisce per:
Gli studenti con DSA:
Nella valutazione e verifica degli apprendimenti, andrà tenuto conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni;
Nello svolgimento delle prove d’esame, saranno adottati gli strumenti metodologici- didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei;
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove;
Le commissioni dovranno predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali;
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dell’insegnamento di una o più lingue straniere, possono sostenere prove differenziate coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato;
I candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa delle prove scritte ordinarie in uno o più lingue straniere, saranno sottoposti dalla commissione a prova orale sostitutiva della prova scritta nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta.
Gli studenti Con BES:
La commissione e le sottocommissioni d’esame dovranno far sì che il voto conclusivo dell’alunno sia frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del suo complessivo percorso scolastico;
Il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti;
Saranno adottate modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità;
In relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il collegio docenti definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, potendo all’occorrenza adottare specifici interventi individualizzati o per gruppi finalizzati a facilitare l’apprendimento della lingua italiana.
Scarica il documento in pdf: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
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